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Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Descrizione

I coniugi, legalmente separati o divorziati, possono modificare le condizioni precedentemente stabilite con le seguenti modalità :
1 - direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
2 - attraverso convenzione di negoziazione assistita presso un avvocato;
3 - in Tribunale.

I coniugi possono modificare le condizioni d'innanzi all'Ufficiale di Stato Civile in caso di:
1- assenza di figli minorenni nati dalla coppia;
2 - assenza figli portatori di handicap grave ai sensi della L.104/92;
3 - assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4 - assenza di trasferimenti patrimoniali.

È necessario presentarsi per dare conferma delle nuove condizioni almeno 30 giorni dopo l'accordo.

Approfondimenti

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della richiesta congiunta di accordo previsto dall’art. 12 del DL 133/2014, convertito con modificazioni della L. 162/2014. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati. Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio Stato civile per sottoscrivere l’accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 da versare in Tesoreria con la causale “Modifica condizioni di separazione/divorzio davanti all’USC e _______________________ (nome e cognome dei coniugi)”.

Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della richiesta congiunta di accordo previsto dall’art. 12 del DL 133/2014, convertito con modificazioni della L. 162/2014.

Essere residente nel Comune (almeno uno dei due coniugi) o aver contratto matrimonio (civile o religioso con effetti civili) nel Comune o aver contratto matrimonio all'estero e fatto trascrivere l'atto di matrimonio presso lo Stato Civile del Comune. Non essere genitori di figli (con riferimento solo a quelli della coppia che chiede la separazione/divorzio, v. nuove indicazioni come da Circ. del Ministero dell'Interno 6/2015 dd 24/04/2015) minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

Per ulteriori informazioni contatta l'ente

Contatti
Mail: anagrafe@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

Telefono: +390431 388500

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